Art. 91 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 91

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1974, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).
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