Art. 74 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 74

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 58.793.000.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30 milioni per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalla legge 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 58.718.000.000 per provvedere ai sottoindicati interventi con esclusione, per le regioni a statuto ordinario, di quelli attribuiti alla competenza delle medesime dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8: a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti; b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime; c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, numero 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010; d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell' della legge 3 agosto 1949, n. 589; e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell' della legge 3 agosto 1949, n. 589; f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura; g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni; h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101, nonchè dall' della legge 27 febbraio 1958, numero 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.
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