Art. 62 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 62

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2761 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi all'attuazione del provvedimento concernente lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, nonchè al trasferimento agli stessi capitoli degli stanziamenti previsti nel suddetto stato di previsione della spesa per compensi speciali ed altre competenze accessorie la cui attribuzione resta esclusa dal citato provvedimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-23;24#art-62