Art. 57 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 57

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1974, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
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