Art. 52 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 52

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1974, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.
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