Art. 49 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 49

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1974, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.
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