Art. 47 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 47

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1974, è stabilita in lire 277,1 miliardi, di cui lire 157,1 miliardi iscritte al capitolo n. 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell' della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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