Art. 39 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 39

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell' della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1974, è stabilito in 100.
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