Art. 37 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 37

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
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