Art. 34 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 34

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell', primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente negli elenchi numeri 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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