Art. 30 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 30

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1974, in lire 700 miliardi.
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