Art. 29 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 29

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1974, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato. Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1973 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi. È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
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