Art. 27 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 27

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 2786 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli numeri 1090 e 1806 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
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