Art. 17 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 17

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 329.843.660.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1974. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-23;24#art-17