Art. 15 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 15

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l' della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 350.000.000.000. Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso .
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