Art. 130 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 130

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall' della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 100.000.000.
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