Art. 13 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 13

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
L'assegnazione di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 50 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.
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