Art. 126
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
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