Art. 12 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 12

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Ai sensi dell' della legge 5 luglio 1966, numero 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 4.000.000.000.
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