Art. 116 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 116

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per lo anno finanziario 1974, a norma dell' della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-23;24#art-116