Art. 116
LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24
In vigore dal 15 mar 1974
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per lo anno finanziario 1974, a norma dell' della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unità.
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