Art. 115 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 115

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1974, è fissata, a norma dello , ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso: sergenti n. 7.000 graduati e militari di truppa " 21.000
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