Art. 113 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 113

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in 200 unità.
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