Art. 110 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 110

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all' della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.870 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
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