Art. 109 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 109

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1974 come appresso: a) Militari specializzati: Esercito ......................... n. 21.000 Marina ........................... " 18.000 Aeronautica ...................... " 37.100 b) Militari aiuto-specialisti: Esercito ......................... n. 40.000 Marina ........................... " 13.500 Aeronautica ...................... " 14.260
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