Art. 107 · LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

Art. 107

LEGGE 23 febbraio 1974, n. 24

In vigore dal 15 mar 1974
Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell' del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell' della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei corpi, istituti e stabilimenti militari e degli enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i corpi e gli enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1974, come segue: Esercito L. 7.450.000.000 Marina " 7.500.000.000 Aeronautica " 4.650.000.000 Arma dei carabinieri " 4.400.000.000
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