Art. 23
LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57
In vigore dal 17 mar 1974
Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile, del compenso per ex combattente dell'indennità pensionabile istituita con la presente legge, è stabilito nella misura dell'8 per cento, a decorrere dal 1 luglio 1973.
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