Art. 23 · LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

Art. 23

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
Il contributo dovuto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'Opera di previdenza a favore del personale, calcolato sull'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile, del compenso per ex combattente dell'indennità pensionabile istituita con la presente legge, è stabilito nella misura dell'8 per cento, a decorrere dal 1 luglio 1973.
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