Art. 22 · LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

Art. 22

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera, con effetto dal 1 luglio 1973, anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio.
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