Art. 19 · LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

Art. 19

LEGGE 16 febbraio 1974, n. 57

In vigore dal 17 mar 1974
Il primo comma dell' delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21, è sostituito, con effetto dal 1 novembre 1971, dal seguente: "Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura: Lire - 1) direttore generale e dirigente generale.......... 202.000 2) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore capo superiore r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate 170.000 3) rimanente personale direttivo, di concetto ed esecutivo degli uffici, e dirigenti dell'esercizio; gestore capo, assistente capo di stazione, assistente di stazione, gestore di 1ª classe, capo treno, macchinista, macchinista T. M., nostromo, capo motorista, capo elettricista ....................................... 144.000 4) rimanente personale ............................. 123.000".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-16;57#art-19