Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 25 apr 1974
L'articolo 6 della legge 1 luglio 1959, n. 514, contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente: "Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, è aggiunto il seguente articolo 40-bis: "A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente "". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1974 LEONE RUMOR - MORO - TANASSI - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;96#art-3