Art. 9
Convenzione

Art. 9

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In vigore dal 20 apr 1974
La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre: a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per la sua autenticità e stabilisca la sua esecutività; b) l'originale o la copia autenticata dell'atto di notifica della decisione; c) un documento certificante che la decisione è passata in cosa giudicata; d) una copia autentica della citazione regolarmente notificata al contumace; e) una traduzione nella lingua della presente convenzione di tutti gli atti sopramenzionati, certificata conforme secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-9