Convenzione
Art. 7
3 / 47In vigore dal 20 apr 1974
L'autorità giudiziaria competente si limita a verificare se la decisione di cui è richiesto l'exequatur soddisfi le condizioni previste dagli articoli precedenti per godere della forza di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve constatarne il risultato nella decisione.
Concedendo l'exequatur l'autorità giudiziaria competente ordina, ove occorra, le misure necessarie affinché la decisione straniera riceva la stessa pubblicità come se fosse stata pronunciata nel Paese nel quale è dichiarata esecutiva. L'exequatur può essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dai capi della decisione straniera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-7