Convenzione
Art. 6
2 / 47In vigore dal 20 apr 1974
L'exequatur è concesso dall'autorità competente secondo la legge del Paese in cui è richiesto su domanda di ogni parte interessata.
La procedura per una domanda di exequatur è stabilita dalla legge del Paese in cui l'esecuzione è richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-6