Convenzione
Art. 5
1 / 47In vigore dal 20 apr 1974
Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dal luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorità dell'altro Paese, nè essere oggetto da parte di dette autorità di alcuna pubblica formalità quali l'iscrizione o la trascrizione o la rettifica sui pubblici registri se non dopo che siano state dichiarate esecutive.
Le decisioni delle autorità giudiziarie di uno dei due Stati dichiarate esecutive nel territorio dell'altro Stato daranno luogo sia ad ipoteca giudiziale sia a privilegio speciale conformemente alla legge nazionale di questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-5