Art. 47
Convenzione

Art. 47

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In vigore dal 20 apr 1974
La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Roma. La presente convenzione entrerà in vigore 2 mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. La presente convenzione potrà essere denunciata in ogni momento; essa cesserà di essere in vigore un anno dopo la sua denuncia da una delle alte Parti contraenti. IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo. FATTO a Beyrouth il 10 luglio 1970 in due esemplari in lingua francese. (Seguono le firme).
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