Art. 44
Convenzione

Art. 44

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In vigore dal 20 apr 1974
Su espressa domanda dell'autorità richiedente l'autorità richiesta dovrà: 1) assicurare l'esecuzione di una commissione rogatoria secondo una forma speciale se tale procedura non è incompatibile con la sua legislazione; 2) informare, in tempo utile, l'autorità richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sarà eseguita affinché le parti interessate possano assistervi secondo le disposizioni previste dalla legge in vigore nel Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-44