Art. 41
Convenzione

Art. 41

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In vigore dal 20 apr 1974
L'autorità richiesta può rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora questa sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-41