Art. 38
ConvenzioneTitolo IV

Art. 38

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In vigore dal 20 apr 1974
La consegna dell'atto o la notifica sarà effettuata a cura dell'autorità competente dello Stato e nelle forme previste dalle sue leggi. Tale consegna sarà constatata sia con un atto di ricezione debitamente datato e firmato dall'interessato, sia con un processo verbale di notifica che dovrà menzionare il fatto, la data e il modo della consegna. L'atto di ricezione o il processo verbale saranno trasmessi all'autorità richiedente. Qualora la consegna non abbia avuto luogo lo Stato richiesto restituirà senza indugio l'atto allo Stato richiedente indicando il motivo per il quale la consegna non ha potuto aver luogo.
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