Art. 37
ConvenzioneTitolo IV

Art. 37

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In vigore dal 20 apr 1974
Gli atti e documenti giudiziali o extragiudiziali dovranno essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi: l'autorità da cui emana l'atto; la natura dell'atto da consegnare; il nome e la qualità delle parti; il nome e l'indirizzo del destinatario; e, in materia penale, la qualificazione dell'infrazione commessa. La nota di trasmissione e tutti gli atti e documenti menzionati saranno accompagnati da una traduzione nella lingua della presente convenzione, certificata conforme secondo le regole stabilite dalla legge dello Stato richiedente.
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