Art. 36
ConvenzioneTitolo IV

Art. 36

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In vigore dal 20 apr 1974
Salve le disposizioni particolari sull'estradizione, gli atti e documenti giudiziali ed extragiudiziali, destinati a persone residenti sul territorio dell'una delle alte Parti contraenti, saranno, in materia civile, commerciale o penale trasmessi per via diplomatica normale. Le disposizioni del presente articolo non impediranno tuttavia, a ciascuna delle altre Parti contraenti di far pervenire direttamente, tramite i suoi rappresentanti diplomatici o consolari, ogni atto e documento giudiziale o extragiudiziale destinato ai suoi cittadini. Nel caso di conflitto di leggi la nazionalità del destinatario, agli effetti del presente articolo, sarà determinata conformemente alla legge dello Stato sul cui territorio la consegna deve aver luogo.
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