Art. 35
Convenzione

Art. 35

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In vigore dal 20 apr 1974
Le altre Parti contraenti si scambieranno reciproche notizie in ordine alle condanne per crimini e delitti pronunciate dalle autorità giudiziarie contro i cittadini dell'altra Parte nonché relative alle misure successive a dette condanne. Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica normale.
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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-35