Convenzione
Art. 35
12 / 47In vigore dal 20 apr 1974
Le altre Parti contraenti si scambieranno reciproche notizie in ordine alle condanne per crimini e delitti pronunciate dalle autorità giudiziarie contro i cittadini dell'altra Parte nonché relative alle misure successive a dette condanne. Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica normale.
Storico versioni
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