Convenzione
Art. 34
11 / 47In vigore dal 20 apr 1974
Si darà seguito alla domanda di comparizione di testimoni detenuti a meno che particolari circostanze non vi si oppongano e a condizioni che i detti detenuti siano restituiti entro breve termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-34