Convenzione›Titolo III
Art. 31
42 / 47In vigore dal 20 apr 1974
L'estradizione in transito, attraverso il territorio di una delle Parti contraenti, di un individuo consegnato all'altra Parte sarà accordata su domanda inviata per via diplomatica. A sostegno di tale domanda saranno forniti i documenti necessari per stabilire che si tratta di un'infrazione che dà luogo ad estradizione. Non sarà tenuto conto delle condizioni previste dall' e relative alla durata delle pene.
Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea si applicheranno le disposizioni seguenti:
a) qualora non sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente avvertirà lo Stato di cui sarà sorvolato il territorio e attesterà l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'. In caso di atterraggio fortuito, detta dichiarazione produrrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall' e lo Stato richiedente invierà una regolare domanda di transito;
b) qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente invierà una domanda conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-31