Convenzione›Titolo III
Art. 26
37 / 47In vigore dal 20 apr 1974
Quando si dà luogo all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti da reato o che possono costituire mezzo di prova, trovati in possesso della persona richiesta al momento del suo arresto o scoperti successivamente, saranno sequestrati e consegnati, a richiesta, allo Stato richiedente.
Tale consegna potrà essere effettuata anche se l'estradizione non può aver luogo a causa della evasione o della morte della persona da estradare.
Restano comunque salvi i diritti che i terzi abbiano acquisito su tali oggetti.
Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del processo, restituiti il più presto possibile e senza spese allo Stato richiesto.
Lo Stato richiesto potrà trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora li ritenga necessari per un procedimento penale.
Esso potrà ugualmente, trasmettendoli, porre la riserva di averli in restituzione per lo stesso motivo obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.
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