Art. 23
ConvenzioneTitolo III

Art. 23

34 / 47
In vigore dal 20 apr 1974
Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di trenta giorni dall'arresto, il Governo richiesto non avrà ricevuto uno dei documenti menzionati al secondo comma dell'. La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene successivamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-23