Art. 22
ConvenzioneTitolo III

Art. 22

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In vigore dal 20 apr 1974
In caso di urgenza, a richiesta delle autorità competenti dello Stato richiedente, si procederà all'arresto provvisorio in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al secondo comma dell'. La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia attraverso la Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), sia con ogni altro mezzo, a condizione che ne rimanga una traccia scritta; sarà nello stesso tempo confermata per via diplomatica; essa dovrà menzionare l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell' e vi dovrà essere manifestata l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; in essa dovrà pure farsi menzione della infrazione per la quale l'estradizione è richiesta, del tempo e del luogo dove questa è stata commessa, nonché dei connotati, più precisi possibile, dell'individuo reclamato. L'autorità richiedente sarà informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.
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