Art. 19
ConvenzioneTitolo III

Art. 19

30 / 47
In vigore dal 20 apr 1974
In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà concessa soltanto nella misura in cui sarà stato così deciso con semplice scambio di lettera per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-19