Convenzione›Titolo III
Art. 19
30 / 47In vigore dal 20 apr 1974
In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà concessa soltanto nella misura in cui sarà stato così deciso con semplice scambio di lettera per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicate.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-02-12;87#art-c-19