Art. 15
ConvenzioneTitolo III

Art. 15

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In vigore dal 20 apr 1974
Le altre Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino si accerterà al momento della domanda di estradizione. Tuttavia, la Parte richiesta si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a fare perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro Stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due Stati, allorchè l'altra Parte invierà per via diplomatica una domanda di azione penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La Parte richiedente sarà informata del seguito che sarà dato alla domanda.
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