Art. 14
ConvenzioneTitolo III

Art. 14

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In vigore dal 20 apr 1974
Le alte Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e in conformità alle regole di procedura del loro diritto interno, gli individui che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono perseguiti e condannati dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato.
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