Art. 1
ConvenzioneTitolo I

Art. 1

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In vigore dal 20 apr 1974
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello indicato nella convenzione. CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL LIBANO RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica libanese, desiderosi di mantenere e rafforzare i legami che uniscono i due Paesi ed in particolare di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria, hanno convenuto di concludere una convenzione ed hanno designato a tal fine come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana sua eccellenza Gian Giacomo Di THIENE, ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia nel Libano. Il Presidente della Repubblica libanese sua eccellenza Adel OSSEIRANE, Ministro della giustizia. I plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: I cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento dei nazionali in materia giudiziaria. Essi avranno a tale scopo libero e facile accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali.
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