Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970. 49 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 5 Articolo 5 Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dal luogo ad alcuna ese Art. 6 Articolo 6 L'exequatur è concesso dall'autorità competente secondo la legge del Paese in c Art. 7 Articolo 7 L'autorità giudiziaria competente si limita a verificare se la decisione di cui Art. 8 Articolo 8 La decisione di esecutorietà ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto ista Art. 9 Articolo 9 La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l' Art. 10 Articolo 10 Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono ricono Art. 11 Articolo 11 Le transazioni avanti le autorità giudiziarie competenti ai sensi della presen Art. 12 Articolo 12 I cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti saranno ammessi nel territ Art. 13 Articolo 13 Il certificato di povertà sarà rilasciato al richiedente dalle autorità del lu Art. 33 Articolo 33 Qualora la comparizione personale di un testimonio sia assolutamente necessari Art. 34 Articolo 34 Si darà seguito alla domanda di comparizione di testimoni detenuti a meno che Art. 35 Articolo 35 Le altre Parti contraenti si scambieranno reciproche notizie in ordine alle co Art. 40 Articolo 40 In materia civile, commerciale o penale le commissioni rogatorie sono eseguite Art. 41 Articolo 41 L'autorità richiesta può rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualo Art. 42 Articolo 42 Le persone di cui è richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme prev Art. 43 Articolo 43 L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie Art. 44 Articolo 44 Su espressa domanda dell'autorità richiedente l'autorità richiesta dovrà: 1) a Art. 45 Articolo 45 L'esecuzione delle commissioni rogatorie non darà luogo, nei confronti dello S Art. 46 Articolo 46 Ciascuna delle alte Parti contraenti si impegna, a richiesta di un'autorità gi Art. 47 Articolo 47 La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno sc titolo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI LIBERO ACCESSO AI TRIBUNALI
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello indicato nella c Art. 2 Articolo 2 Non potrà essere imposto ai cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti, titolo II ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE,
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI
Art. 3 Articolo 3 In materia civile è commerciale, esclusa quella del fallimento e del concordato Art. 4 Articolo 4 La competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato, nel quale la decisione è s titolo III ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Art. 14 Articolo 14 Le alte Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente secondo le Art. 15 Articolo 15 Le altre Parti contraenti non concederanno l'estradizione dei propri cittadini Art. 16 Articolo 16 Saranno sottoposti ad estradizione: 1) gli individui che sono perseguiti per c Art. 17 Articolo 17 L'estradizione non sarà concessa se l'infrazione per la quale è domandata è co Art. 18 Articolo 18 L'estradizione potrà non essere concessa se l'infrazione per la quale è richie Art. 19 Articolo 19 In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà conce Art. 20 Articolo 20 L'estradizione sarà rifiutata: a) se le infrazioni per le quali è domandata so Art. 21 Articolo 21 La domanda di estradizione sarà inviata per via diplomatica. Essa sarà accompa Art. 22 Articolo 22 In caso di urgenza, a richiesta delle autorità competenti dello Stato richiede Art. 23 Articolo 23 Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di trenta giorni d Art. 24 Articolo 24 Qualora siano indispensabili informazioni complementari per assicurarsi che tu Art. 25 Articolo 25 Se l'estradizione sia richiesta in concorso da più Stati, o per uno stesso fat Art. 26 Articolo 26 Quando si dà luogo all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti da reato o Art. 27 Articolo 27 Lo Stato richiesto farà conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, Art. 28 Articolo 28 Se l'individuo reclamato è perseguito o condannato nello Stato richiesto per u Art. 29 Articolo 29 L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere nè perseguito, nè giudi Art. 30 Articolo 30 Salvo nei casi in cui l'interessato sia rimasto sul territorio dello Stato ric Art. 31 Articolo 31 L'estradizione in transito, attraverso il territorio di una delle Parti contra Art. 32 Articolo 32 Le spese relative alla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE
Art. 36 Articolo 36 Salve le disposizioni particolari sull'estradizione, gli atti e documenti giud Art. 37 Articolo 37 Gli atti e documenti giudiziali o extragiudiziali dovranno essere accompagnati Art. 38 Articolo 38 La consegna dell'atto o la notifica sarà effettuata a cura dell'autorità compe Art. 39 Articolo 39 Ciascuna delle alte Parti contraenti prenderà a proprio carico le spese deriva Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360